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DIFFAMAZIONE MEZZO SOCIAL NETWORK: non vi è la scriminate del diritto di critica quando le parole utilizzate

2021-04-06 11:47

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DIFFAMAZIONE MEZZO SOCIAL NETWORK: non vi è la scriminate del diritto di critica quando le parole utilizzate sono ingiustificatamente aggressive ed umilianti e

DIFFAMAZIONE MEZZO SOCIAL NETWORK: non vi è la scriminate del diritto di critica quando le parole utilizzate sono ingiustificatamente aggressive ed umilianti e

La Suprema Corte di Cassazione torna sul tema della diffamazione commessa a mezzo social network: sentenza n. 8898/2021, depositata il 4 marzo 2021


La corte si è soffermata sui presupposti richiesti per la configurabilità della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p.


Il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettivo.


Affinché possa essere invocato deve rispettare tre requisiti:


-     veridicità;


-     interesse pubblico;


-     continenza espressiva;


In riferimento al requisito della continenza espressiva, la Corte ha rilevato che le modalità espressive con le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero devono rispettare il limite della correttezza delle espressioni usate e non possono sfociare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione


Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica (art. 51 c.p.), “quando le frasi diffamatorie sono state formulate a mezzo social network, il giudice, nel valutare il requisito della continenza, deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo".


Avv. Alessio Agostini