DROGHE LEGGERE: aggravante oltre 2 chili di principio attivo. LA CASSAZIONE STABILISCE IL QUANTITATIVO MINIMO DI PRINCIPIO ATTIVO OLTRE IL QUALE SI RICADE NELL' AGGRAVANTE DELL'INGENTE QUANTITA' Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Sentenza n. 14722/2020 - sono intervenute in merito alla questione del riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2., L. 309/1990, dissipando il contrasto interpretativo che si era creato successivamente alla Sent. della corte Cost. n. 32 del 2014 con la quale erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 4 bis e 4 vices ter del D.L. 272 del 2005 convertito in legge con la c.d. "Fini Giovanardi". Per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale tornò la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti precedentemente abolita proprio dalla "Fini Giovanardi". La questione rimessa alle Sezioni Unite dall'ordinanza n. 38635 del 2019 proponeva di risolvere la seguente questione di diritto: «se, con riferimento alle cd. “droghe leggere”, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e ss.mm .ii., i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150». La Cassazione con la sentenza in commento ha ribadito i principi di diritto che erano già stati affermanti dalle stesse Sezioni Unite nella Sent. n. 36258 del 2012, cd. sentenza Biondi. Per la Cassazione va confermato quanto affermato nel precedente intervento, con la necessità però, per quanto riguarda le droghe leggere, di precisarne l'individuazione dei fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina la soglia dell'ingente quantità. Il contrasto giurisprudenziale era infatti sorto poichè nella sentenza del 2012 era stato individuato in 2000 il moltiplicatore del dato numerico (costituito dal valore soglia di principio attivo, cioè la quantità massima detenibile) da utilizzare come primo fattore dell'operazione per determinare il livello ponderale minimo dell'ingente quantità; inoltre, per le droghe leggere era indicato un valore soglia di principio attivo pari a 1000 mg. Successivamente all'intervento della Consulta del 2014, tale ultimo valore è stato riqualificato in 500 mg. La sentenza del 2012 enunciava i valori soglia per ciascuna sostanza psicotropa contenute nelle tabelle ministeriali: ad es. 50 mg per la cocaina, 250 mg per l'eroina e 1000 mg per il THC. Questi valori, per determinare il valore numerico di principio attivo oltre il quale scatta l'aggravante, dovevano essere moltiplicati per il moltiplicatore del dato numerico: ( THC 1.000mg x 2.000= 2.000.000mg). Le Sezioni unite coerentemente con il ragionamento espresso nella sentenza del 2012 hanno indicato il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo "leggero" al di sotto del quale non scatta l'aggravante e hanno rideterminato il moltiplicatore il quale deve essere necessariamente pari al doppio di quanto venne indicato nella precedente sentenza e dunque pari a 4000 volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno: THC 500mg x 4.000= 2.000.000 mg ossia due chili. Con la sentenza n. 14722 del 12 maggio 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «a seguito della riforma introdotta in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e che, con riferimento in particolare alle c.d. droghe leggere, la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo». Via San Francesco 30 -61045 Pergola (PU) Cell. 3282177710 - Tel. e fax 0721.735088 info@agostinistudiolegale.com
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