Secondo la Suprema Corte di Cassazione ( sent. n. 13660 del 2020) possono essere sottoposte alla misura cautelare del sequestro preventivo le somme destinate a un fondo pensione gestito da una impresa di assicurazione quando siano riconducibili ad un indagato per reati tributari.
Per gli ermellini gli strumenti finanziari che possono essere ricondotti alla categoria dei fondi pensione, sia nella fase iniziale di accumulo della provvista che nella fase successiva di erogazione della prestazione periodica, costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita.
Da questa considerazione discende che "le somme di denaro in essi confluiti (nei fondi pensione) sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca".
La Corte nel suo percorso argomentativo esclude l'applicabilità dell'art. 545 c.p.c ,che prevede una serie di limiti alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, indennità da lavoro dipendente e previdenziale, e dell' art. 1923 c.c. , il quale stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/13660_05_2020_no-index.pdf
Agostini Studio Legale
Via San Francesco 30, Pergola (PU)
Cell. 3282177710
info@agostinistudiolegale.com
www.agostinistudiolegale.com