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Ritardo voli, competente il Giudice dello Stato di partenza del volo anche per "viaggio tutto compreso"

2020-05-15 17:54

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Ritardo voli, competente il Giudice dello Stato di partenza del volo anche per "viaggio tutto compreso"

In caso di ritardo prolungato del volo il passeggero può adire in giudizio la compagnia aerea innanzi al Giudice del luogo di partenza del volo anche se “viaggio tutto compreso”


In caso di ritardo prolungato del volo il passeggero può adire in giudizio la compagnia aerea innanzi al Giudice del luogo di partenza del volo anche se in si tratta di un pacchetto turistico “tutto compreso”, comprendente viaggio e alloggio, sottoscritto con un’agenzia di viaggio.



A stabilirlo è una sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. C-215/18 del 26 marzo 2020.



La vicenda riguardava un passeggero che aveva acquistato da un’agenzia di viaggio un pacchetto turistico c.d. “tutto compreso”, comprensivo di viaggio e pernottamento. In seguito al prolungato ritardo della partenza del volo, il passeggero decideva di proporre ricorso al Giudice Nazionale competente per ottenere dalla compagnia aerea il pagamento di una compensazione pecuniaria così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg. UE 261/2004, recante regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo.



La Corte di Strasburgo è stata chiamata a pronunciarsi pregiudizialmente dal Giudice nazionale adito in merito all’interpretazione del Reg. CE n. 44/2001 che disciplina la competenza giurisdizionale, ossia il potere di un determinato giudice territorialmente competente di decidere una determinata questione. Il rinvio pregiudiziale consiste in una procedura che consente ad un Giudice nazionale di interrogare la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito all'interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell’ambito di un contenzioso insorto innanzi allo stesso Giudice nazionale; pertanto, il rinvio pregiudiziale garantisce la sicurezza giuridica e l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione europea.



La sentenza in questione stabilisce tre importanti principi che troveranno quindi diretta applicazione in tutti gli stati appartenenti all’Unione Europea:



1) La compagnia aerea che opera un volo per conto di un terzo che ha concluso il contratto con il passeggero è tenuta ugualmente a garantire nei confronti di quest’ultimo le stesse garanzie e i diritti previsti dal Reg. (UE) 261/2004 in favore del passeggero.



 



2) In caso di ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato di un volo proposto dal passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, che non è la controparte contrattuale di tale passeggero, deve essere comunque considerato come proposto in materia contrattuale, ai sensi dell’art. 5, punto 1, del Reg. (CE) n. 44/2001.



 



3) La Corte UE, esclude che un tale ricorso possa rientrare nella competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori ai sensi del Reg. (CE) n. 44/2001.






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