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COVID-19 – SOSPENSIONI PAGAMENTI Agenzia Delle Entrate Riscossione

2020-05-15 17:53

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COVID-19 – SOSPENSIONI PAGAMENTI Agenzia Delle Entrate Riscossione

Il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, tra le varie previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che incidono sui termini di pagamento e attività di riscossione.


Nello specifico, l’articolo 68 del citato DL, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, emerge come il Governo abbia ridisegnato il calendario e gli adempimenti fiscali dell’ADER nel modo seguente:


a) è stata disposta la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamento e di addebito Inps, nonché dagli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli accertamenti esecutivi degli enti locali, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Per tale ragione, i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.


b) è stato previsto il differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta (e non regolarmente versata) il 28 febbraio 2020 relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.


c) è stata, disposta la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. In sostanza, per ciò che attiene specificamente l’ADER, è stata disposta la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione.
Per lo stesso periodo sono, altresì, sospesi i termini per le risposte alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.


d) con l’art. 83 del D.L. 18/2020, è stata disposta la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile, per i termini dei procedimenti giudiziari incardinati (o da incardinare) dinanzi alle Commissioni tributarie.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E/2020 ha chiarito che la sospensione dei termini processuali si applica
anche ai 90 giorni di sospensione prevista per la procedura di accertamento con adesione.


IN CONCLUSIONE LE SCADENZE TRIBUTARIE NEL PERIODO COVID-19 POSSONO ESSERE RIEPILOGATE COME SEGUE:


Saldo e stralcio:
II rata, scadenza 31 marzo 2020, posticipata al 01.06.2020
III rata, scadenza 31 luglio 2020, invariata


Rottamazione ter:
la rata con scadenza 28 febbraio 2020 può essere versata il 01.06.2020


Per situazioni urgenti il contribuente ha modo di interfacciarsi con gli uffici competenti?
La risposta è sì. Come è stato chiarito dall’Agenzia entrate Riscossione, IN CASO DI PROCEDURE ESECUTIVE E CAUTELARI AVVIATE PRIMA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE E NON CONSIDERATE DIFFERIBILI, è possibile utilizzare gli indirizzi di posta elettronica appena istituiti per le richieste improrogabili ed eccezionali.



Studio Legale



Avvocato Alessio Agostini



Via San Francesco n. 30



Pergola (PU)